Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per nuove riaperture

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per nuove riaperture

È stata presentata oggi ed già pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 13 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, la quale prevede prevede la riapertura di tutte le attività ancora rimaste ferme, vale a dire cinema, discoteche, casinò, sagre, fiere, sale gioco, spettacoli in generale, nonché e la ripresa delle attività sportive con contatto fisico.

L’ordinanza,  che puoi scaricare da BUR cliccando qui, sarà in vigore dal 15 giugno fino al 10 luglio 2020.

Le norme sono ripartite secondo argomenti, e riguardano le attività economiche sociali e ricreative (per es. cinema e spettacoli, sagre e fiere, discoteche e locali assimilabili, attività sportive con contatto, ecc.), le disposizioni speciali regionali per alcune particolari attività (per es. servizi per l’infanzia e l’adolescenza, informatori scientifici, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori, trasporto di persone mediante impianti a fune strutture residenziali extraospedaliere, attività non specificamente regolate), e la disciplina dei comportamenti individuali che abbiamo conosciuto in questo periodo, su tutti l’uso delle mascherine, il comportamento nei mezzi di trasporto, il divieto di assembramenti.

L’ordinanza approva anche tre linee guida, che sono (clicca sui titoli per scaricare):

Quanto al secondo allegato, sono disponibili anche i fac simile relativi a:

I punti salienti sono indicati qui sotto.

  • Dal 15 giugno 2020 le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida. Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
  • Dal 19 giugno 2020 sono ammesse nel rispetto delle linee guida allegate:
    • sagre e fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili
    • convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili
    • sale slot, sale giochi, sale bingo
    • discoteche e locali assimilabili
  • I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all’esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Ulss competente nel luogo dell’alloggio ed effettuata l’indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall’Azienda medesima in conformità alle disposizioni regionali;
  • Tutte le altre attività già ammesse possono proseguire nel rispetto delle linee guida aggiornate – dal 15 giugno 2020
  • Sono previste particolari disposizioni regionali per:
    • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni) svolti nel rispetto dell’allegato 2) dell”ordinanza, adeguato alle disposizioni dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020
    • Informatori scientifici
    • Piscine condominiali
    • Servizi semiresidenziali per minori
    • Trasporto di persone mediante impianti a fune
    • Strutture residenziali extraospedaliere
  • Rimane fermo nel territorio regionale l’obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi, con queste precisazioni in evidenza:
    • Nello spostamento in autoveicoli, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
    • Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani.
    • Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Questi riferimenti e molto altro materiale utile li puoi trovare anche nei Documenti all’interno della sezione Emergenza Coronavirus, al seguente link https://www.alessandromontagnoli.it/documenti/emergenza-coronavirus/

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