Ordinanza regionale su trasporto pubblico, sport di squadra e altro ancora

Ordinanza regionale su trasporto pubblico, sport di squadra e altro ancora

Approvata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 26 giugno 2020, con la quale, tra gli aspetti principali, si dà il via libera all’utilizzo dei mezzi pubblici a pieno carico (come da omologazione) con obbligo di mascherina, e si dà anche il via libera agli sport di contatto (sempre con obbligo di pianificazione degli allenamenti e misurazione temperatura).
L’Ordinanza sarà in vigore dal 27 giugno al 10 luglio 2020 ed oltre alle norme presenti nel testo (che si riportano in questa pagina e che è possibile scaricare da Bollettino Ufficiale della Regione cliccando qui), sono approvati anche tre allegati (scaricabili cliccando sulle voci qui sotto):

Nelle norme dell’ordinanza, che si riportano qui sotto, sono richiamate anche altre ordinanze regionali di cui inseriamo i link per facilitarne la consultazione.

Trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero
I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare si svolgono, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto dell’allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell’allegato 1) della presente ordinanza; l’applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell’attuale offerta commerciale da parte dell’azienda di trasporto. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1) è esercitata anche dal personale di bordo;

Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati
I servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici, e il noleggio con conducente di autobus o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni in materia dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le disposizioni di cui all’allegato 1) della presente ordinanza;

Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi
Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi  è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell’utenza per l’uso comune possibilmente in più copie.

Sport di contatto, di squadra e individuale
Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 2) della presente ordinanza.

Saune aperte al pubblico
E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni dell’apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere contenute nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
E’ ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Gli organizzatori devono adottare un’idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;

Attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere
L’attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3).

Ippodromi
L’attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all’allegato n. 1 all’ordinanza n. 59 del 13.6.2020 per le altre attività svolte quali, esemplificativamente, spettacoli aperti al pubblico, ristorazione, sale scommesse.

Formazione dei lavoratori dipendenti  
La formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale, contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020.

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Questi riferimenti e molto altro materiale utile li puoi trovare anche nei Documenti all’interno della sezione Emergenza Coronavirus, al seguente link https://www.alessandromontagnoli.it/documenti/emergenza-coronavirus/

 

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